Art. 4.
(Piano di trattamento individuale).

      1. Il piano di trattamento individuale, i cui obiettivi sono la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra il gruppo socio-sanitario del centro e l'interessato, sentiti il medico di base dello stesso e il SERT, con l'esclusione di qualsiasi forma di terapia obbligatoria. Nell'ambito del piano sono previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.
      2. Il piano deve altresì prevedere incontri periodici tra l'interessato e il gruppo socio-sanitario, al fine di verificare

 

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l'andamento della terapia e di concordare eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 7.